LA CORTE COSTITUZIONALE, con sentenza n. 56 del 11.1.2016/23.3.2016, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 181, comma 1-bis del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nella parte in cui prevede «: a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell’articolo 142 ed».
Ne consegue la parificazione della risposta sanzionatoria (secondo l’assetto già sperimentato dal legislatore al momento della codificazione), con la riconduzione delle condotte incidenti sui beni provvedimentali alla fattispecie incriminatrice di cui al comma 1, salvo che, al pari delle condotte incidenti sui beni tutelati per legge, si concretizzino nella realizzazione di lavori che comportino il superamento delle soglie volumetriche indicate al comma 1-bis.
Pertanto, le condotte sino ad oggi integranti il più grave delitto, ex art. 181, c. 1 bis, lett. a, salvo i casi di volumetria di cui alla lett. b, rientreranno nella più tenue ipotesi contravvenzionale, con la possibilità di applicare ad esse anche l'estinzione in caso di rimessione in pristino, di cui al comma 1 quinquies.