Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/yxlipjwx/public_html/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Anche l’utilizzo errato di facebook può portare all’accusa di stalking.
  • Via Chiatamone, 6 Napoli
  • 081.19180740

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/yxlipjwx/public_html/components/com_k2/models/item.php on line 821

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/yxlipjwx/public_html/templates/hermoso/html/com_k2/default/item.php on line 41

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/yxlipjwx/public_html/templates/hermoso/html/com_k2/default/item.php on line 66

Anche l’utilizzo errato di facebook può portare all’accusa di stalking. Featured

25 May 2016

La V sez. della Suprema Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 21407, depositata lo scorso 23 maggio ha chiarito che anche l’utilizzo disinvolto e sistematico di facebook per diffamare o minacciare, può concretizzare il reato di “atti persecutori” ex art. 612 bis c.p. (c.d. stalking ).

Potrà configurarsi il delitto di stalking laddove queste condotte, ripetute nel tempo, insieme con altre azioni persecutorie, determinino nella persona offesa un perdurante e grave stato di ansia, di paura o anche solo il timore per l’incolumità propria e/o dei congiunti tanto da indurla a modificare le proprie abitudini di vita.

Così la Cassazione:

“ … il delitto di atti persecutori è reato abituale che differisce dai reati di molestie e di minacce, che pure ne possono rappresentare un elemento costitutivo, per la produzione di un evento di "danno", consistente nell'alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante e grave stato di ansia o di paura, o, in alternativa, di un evento di "pericolo", consistente nel fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva (Sez. 3, n. 9222 del 16/01/2015). La caratteristica fondamentale dell'incriminazione in oggetto è la reiterazione delle condotte che rappresenta il predicato dell'abitualità del reato, per la cui integrazione la giurisprudenza ha ritenuto sufficienti anche due sole condotte (Sez. 5, n. 46331 del 05/06/2013). Per l'integrazione del reato è irrilevante che le singole condotte siano o meno autonomamente perseguibili come reati, potendo altresì rilevare comportamenti non specificamente oggetto di norme incriminatrici di parte speciale - quali appostamenti, pedinamenti ecc. - purché l'abitualità degli stessi si traduca nella percezione di atti persecutori idonei a cagionare uno degli eventi di danno previsti dalla norma. Quanto al profilo soggettivo, lo stalking è un reato abituale di evento assistito dal dolo generico, il cui contenuto richiede la volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dell'abitualità dei proprio agire, ma non postula la preordinazione di tali condotte - elemento non previsto sul fronte della tipicità normativa - potendo queste ultime, invece, essere in tutto o in parte anche meramente casuali e realizzate qualora se ne presenti l'occasione (Sez. 5, n. 43085 del 24/09/2015).

 Alla luce di tali premesse deve osservarsi come non meriti censura la valutazione effettuata dal Tribunale dei riesame, secondo cui già in sé le dichiarazioni delle p.o. possono costituire prova della responsabilità dell'indagato, sempre che ne venga verificata l'attendibilità e nel caso di specie l'attendibilità delle p.o. è stata compiutamente considerata anche in relazione ai plurimi elementi di riscontro, quali ad esempio l'utilizzo di account intestati a soggetti di fantasia volti ad occultare la propria identità alle p.o., ovvero il contenuto delle relazioni delle assistenti sociali. Sulla scorta delle denunce in atti emerge che l'indagato ha ripetutamente ingiuriato e denigrato le pp.oo., ne ha seguito gli spostamenti, si è appostato sotto la loro abitazione, ne ha limitato la vita di relazione, ingenerando in loro un grave stato d'ansia, nonché il fondato timore per la loro stessa incolumità, come evincibile dal certificato medico in atti. A fronte di plurimi episodi, sviluppatisi in un significativo arco temporale, il ricorrente svolge censure in fatto non sono in grado di elidere i plurimi elementi a suo carico, posti a fondamento della misura coercitiva. La circostanza secondo cui i messaggi pubblicati sui social network face-book al più potrebbero integrare il reato di diffamazione, non si presenta significativa posto che il reato di atti persecutori tiene conto, così come già evidenziato, del fatto che viene in questione nella fattispecie di stalking la reiterazione delle condotte e non il singolo episodio che pur potendo in ipotesi integrare in sé un autonomo reato va letto nell'ambito delle complessive attività persecutorie. Per quanto concerne, poi, gli elementi posti a fondamento del provvedimento di conferma della misura cautelare, si osserva che ben può il Tribunale valorizzare anche elementi diversi rispetto a quelli specificamente indicati nel provvedimento di applicazione della misura, sempre che rientranti tra gli elementi a lui trasmessi e conosciuti dall'indagato, siccome in atti.”

Read 6407 times Last modified on Friday, 30 September 2016

Lo Studio

Studio Legale Tornincasa

Via Chiatamone, 6
Napoli 80121
081.19180740
info@studiolegaletornincasa.it

Collegamenti Esterni