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La "nuova"legittima difesa. Facciamo un pò di chiarezza
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La "nuova"legittima difesa. Facciamo un pò di chiarezza Featured

05 May 2017
Iniziamo col dire subito che il testo approvato dalla Camera non è ancora legge dello Stato.
In sintesi e in termini meno tecnici possibili, si svolgono alcune osservazioni:
1. E' stato ipotizzato un nuovo secondo comma all'art. 52 c.p.: «Fermo quanto previsto dal primo comma, si considera legittima difesa, nei casi di cui all’articolo 614, primo e secondo comma, la reazione a un’aggressione commessa in tempo di notte ovvero la reazione a seguito dell’introduzione nei luoghi ivi indicati con violenza alle persone o alle cose ovvero con minaccia o con inganno»
Dalla lettura costituzionalmente orientata della norma e diversamente da quanto si legge in questi giorni, la legittima difesa cd "domiciliare - notturna", in ragione del suo stesso incipit, non pare porsi al di là dei limiti della "semplice" legittima difesa (attualità del pericolo, necessità e proporzionalità all’offesa).
Se così è, però, viene da chiedersi se si tratti di una norma realmente innovativa o sia l'ennesimo frutto di una legislazione slogan.
Al contempo, non possono non muoversi rilievi in ordine all'attuale formulazione della norma ed al discutibile rispetto del principio di tassatività e determinatezza della stessa, specie in relazione al riferimento al "tempo di notte"!
2. E' stato ipotizzato un nuovo quinto comma all'art. 59 c.p.: «Nei casi di cui all'articolo 52, secondo comma, la colpa dell'agente è sempre esclusa quando l'errore è conseguenza del grave turbamento psichico causato dalla persona contro la quale è diretta la reazione».
Si badi, la norma è inserita nell'articolo del c.p. riguardante la legittima difesa c.d. "putativa" e non in quello dell'eccesso colposo (art. 55 c.p.), dove forse avrebbe avuto maggior senso ed applicazione pratica.
Per essere più chiari.
Nel caso di legittima difesa putativa, se l'agente ritiene per errore che esista una situazione riconducibile alla legittima difesa, in realtà inesistente, questa trova comunque applicazione a suo favore.
Nel caso però, che l'errore sia dovuto a colpa dell'agente (negligenza, imprudenza o imperizia), questi ne risponderà comunque, sempre che si tratti di delitto colposo (come nel caso classico dell'omicidio).
Ebbene, nel caso introdotto dalla nuova norma, se l'errore è determinato dal grave (?!) turbamento provocato dal presunto aggressore, non vi sarà alcuna responsabilità neppure a titolo di colpa. 
Beh, se questa è l'ipotesi della nuova norma, appare francamente complicato pensare che sia realizzabile un caso del genere.
Ma al di là di ciò, viene da chiedersi se non sarebbe stato meglio estendere il caso anche all'eccesso colposo, e cioè all'ipotesi in cui, l'agente, pur trovandosi innanzi ad una situazione di legittima difesa, ne ecceda per colpa i limiti dell'attualità, della necessità e della proporzionalità all’offesa.
 
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