L'ingiuria è ancora reato se commessa da un militare di grado superiore ad un altro di grado inferiore.
Come è ormai noto, l'ingiuria rivolta ad un'altra persona non è più da considerarsi un reato, comportando, al più, il diritto per chi l'ha subita, ad un equo risarcimento del danno.
Tuttavia, ciò non vale per le offese che un militare di grado superiore rivolga ad un militare di grado inferiore.
Ed infatti, le norme che disciplinano nel codice penale militare di pace, all'art. 196, queste condotte rispondono ad esigenze diverse, pur essendo, nella sostanza, molto simili.
Questo è quanto stabilisce la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17830/17, rilevando che "non può negarsi che il delitto di ingiuria ad inferiore presenti profili di similitudine con quello comune di ingiuria" ma che, l'ingiuria ad inferiore, in ambito penale militare, mira a tutelare oltre all'onore ed al decoro di una persona, anche la disciplina militare, elemento specializzante del reato.
In particolare, precisa la Corte, che l'incriminazione dell'ingiuria fatta da un militare di grado superiore ad un suo subordinato "risponde ad esigenze di salvaguardia dell'ordine e della disciplina militare che riceve dall'art. 52 della Costituzione, comma 3, copertura costituzionale laddove stabilisce che "l'ordinamento delle forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica", che assegna rilievo ai diritti inviolabili della persona anche nel contesto lavorativo e nel rapporto di dipendenza gerarchica".