Il nuovo articolo 131 bis c.p. prevede espressamente la non punibilità per quei reati, che, anche in virtù delle modalità con cui sono stati commessi, abbiano determinato un'offesa particolarmente tenue.
Ed infatti, a tal fine, la norma individua, però, per la sua applicazione, alcuni specifici presupposti e limiti.
Il reato commesso non deve essere di particolare allarme sociale: questa causa di non punibilità, infatti, è applicabile ai reati cosiddetti "minori", per i quali è prevista la sola pena pecuniaria oppure la pena detentiva nel massimo di quattro anni, sola o congiunta alla pena pecuniaria.
Non solo: il comma 5 dell'art. 131 bis, specifica anche quando ed a quali condizioni le circostanze del reato siano ostative all'applicazione della tenuità del fatto.
La norma, peraltro, individua anche specifici casi nei quali l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità.
E ciò quando:
1) l'autore del reato ha agito per motivi abietti o futili;
2) l'autore ha agito con crudeltà, anche in danno di animali;
3) ha adoperato sevizie;
4) ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa;
5) la condotta ha cagionato (o da essa sono derivate) quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.
Altro elemento che esclude l'applicabilità di questa nuova causa di non punibilità è la abitualità del comportamento del colpevole, così come definita al comma quarto dell'art. 131 bis c.p.