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Maltrattamenti in famiglia: la legge tutela il “patrimonio morale” delle donne.
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Maltrattamenti in famiglia: la legge tutela il “patrimonio morale” delle donne. Featured

25 November 2017

Spesso si è portati a ritenere che sia vittima di reato solo la donna che venga abitualmente percossa o malmenata dal marito o dal compagno.

E' bene aver chiaro, però, che non è così.

Anche i continui comportamenti umilianti e le manifestazioni di disprezzo da parte del coniuge o del convivente che obblighino la vittima ad un regime di vita insostenibile, possono configurare il reato di maltrattamenti in famiglia.

Ed infatti, l'art. 572 del codice penale -che vieta le condotte di maltrattamenti- non si riferisce solo alla lesione dell'integrità  fisica ma anche di quella morale, anche alle ipotesi cioè di abituali e ripetute offese al "patrimonio morale" delle vittime.

Sul punto si è così espressa la sentenza di merito in commento, di cui sono riportati alcuni passaggi, emessa il 17 ottobre 2017 e depositata appena lo scorso 21 novembre dal Tribunale di Napoli, in composizione Monocratica.

In virtù della ricostruzione offerta dalla vittima (assistita in giudizio dall'avv. Mauro Tornincasa), l'imputato è stato condannato per aver sottoposto la sua ex moglie ad un regime di vita insostenibile anche in ragione delle continue ingiurie, minacce e offese alla sua dignità e integrità morale.

La sentenza, dunque, appare rilevante perché evidenzia alcuni aspetti che tutte le vittime di violenza all'interno delle mura domestiche dovrebbero avere ben chiari:

  • contrariamente a quello che può pensarsi, la loro dichiarazione può bastare, da sola, per la condanna:

"Gli elementi probatori raccolti fanno, quindi, ritenere che l'attuale imputato abbia commesso i reati a lui ascritti in rubrica.

La prova si basa principalmente sulle dichiarazioni rese dalla citata persona offesa "omissis". In proposito la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che la deposizione della persona offesa può, anche da sola, essere posta a fondamento di una sentenza di condanna, per il valore equiparato a quello di una testimonianza che il legislatore attribuisce alla stessa.

[...]

La persona offesa, però, è pur sempre portatrice di un  interesse antagonistico a quello dell'imputato, per questo è richiesto che la sua testimonianza sia sottoposta a un vaglio particolarmente rigoroso in ordine alla sua credibilità soggettiva e oggettiva (...) Qualora, però, la deposizione della persona offesa superi tale vaglio critico, facendo ricorso, se del caso, a qualsiasi elemento di controllo ricavabile dal processo, la stessa può essere assunta anche da sola come fonte di prova."

  • la condotta punibile non deve consistere necessariamente in aggressione fisiche ma può anche riguardare abituali condotte vessatorie o manifestazioni di disprezzo lesive del patrimonio morale della vittima:

"Aggiungeva poi che la moglie non aveva capito che contro di lui non l'avrebbe spuntata, poiché la teneva in pugno. Le percosse, inoltre, furono sostituite con gli spintoni, con lo sputare addosso e con le ingiurie, atteso che la "omissis" era spesso apostrofata di essere pazza e di essere spacciata.

Dal 2009 al 2013 tali condotte accaddero con una frequenza di quattro cinque volte l'anno.

[...]

Orbene, la situazione delineata dalle sentenze citate è proprio quella ricorrente nel caso in esame. La persona offesa, infatti, ha riferito che i fatti lesivi della sua integrità fisica e del suo patrimonio morale - continue aggressioni fisiche, minacce, ingiurie e frasi offensive - si sono verificati con una frequenza sempre maggiore dalla ripresa della convivenza nel 2005 e fino al 2013, rendendole la vita insostenibile.

Ad avviso di questo giudice, la valutazione complessiva della natura e della reiterazione degli episodi è sufficiente a integrare il delitto di maltrattamenti in famiglia."

  • l'abitualità  della condotta può riguardare anche un periodo limitato e le "parentesi di normalità" non escludono il reato :

"Il reato inoltre, non è escluso dalla circostanza che nel tempo considerato, anche limitato, vi siano parentesi di normalità nella condotta dell'agente e di ripresa di normali rapporti familiari (...)"

  • non è necessario che l'autore delle violenze sia il coniuge o il convivente:

"Si deve, infine, precisare che "ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia non è necessaria la convivenza o coabitazione, essendo sufficiente che intercorrano relazioni abituali tra il soggetto passivo e quello attivo, dal momento che oggetto di tutela dell'art. 572 c.p. sono le persone  della famiglia, ove per famiglia non si intende soltanto un consorzio di persone avvinte da vincoli di parentela naturale o civile, ma anche una unione di persone tra le quali, per intime relazioni e consuetudini di vita, siano sorti legami di reciproca assistenza e protezione e di solidarietà" (così Cassazione penale, Sez. V, 03/03/2010, n. 24668, S.A."

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