L’innovativa soluzione legislativa del 2001, dunque, ha previsto la responsabilità “amministrativa” nei confronti degli enti per i reati commessi nel suo interesse da soggetti ad essi appartenenti.
L’accertamento della responsabilità a carico delle persone giuridiche, prevista espressamente solo per alcune ipotesi di reato, avviene all’interno e secondo le norme del processo penale: pur se definita amministrativa, dunque, appare, a tutti gli effetti, una responsabilità penale.
Il D.Lgs 231/2001, ha anche previsto forme di esonero di responsabilità per quegli enti che, prima della commissione del reato da parte dei loro dirigenti e/o dipendenti abbiano adottato un proprio modello di organizzazione e gestione e abbiano costituito un organismo di vigilanza in gradi di monitorarne l’effettiva attuazione: la sola possibilità di cui dispone l’ente per evitare la responsabilità amministrativa, infatti, resta quella di adottare ed applicare un proprio modello organizzativo ed un proprio codice etico idonei a prevenire i reati di cui sopra.
Rispetto alle sanzioni applicabili, il D.Lgs 231 ha previsto sanzioni interdittive e pecuniarie oltre che la confisca e la pubblicazione della sentenza. A carico dell’ente, oltre che la confisca del prezzo o del profitto del reato, è prevista espressamente anche la confisca per equivalente.
Sono poi previste anche misure cautelari interdittive e reali, quali il sequestro preventivo del prezzo o del profitto finalizzato alla confisca ed il sequestro conservativo per il pagamento delle sanzioni pecuniarie e delle spese dovute allo Stato.